Art. 3.
(Autorità competenti nazionali e locali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, ivi compresa la vigilanza. Il Ministero, inoltre, è l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento, nonché del regolamento (CE) n. 223/2003 della Com- missione, del 5 febbraio 2003, e successive modificazioni.
      2. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza, per l'agricoltura di cui ai regolamenti comunitari indicati nel comma 1.

 

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      3. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi, di cui all'articolo 11 del regolamento, e successive modificazioni, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.
      4. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, è l'Agenzia delle dogane.